Documento di orientamento: passaporto digitale delle batterie – punti dati per categoria
La versione 1.0 associa 71 punti dati del passaporto delle batterie alle batterie per veicoli elettrici, LMT e industriali e indica per ciascuno se, a febbraio 2027, è obbligatorio, facoltativo, condizionale oppure da non compilare o visualizzare.
- 1La tabella riconduce 71 punti dati all’articolo 77, paragrafo 3, all’allegato VI, parte A, e all’allegato XIII del regolamento (UE) 2023/1542.
- 2Comprende identificazione e fabbricazione, materiali e contenuto riciclato, prestazioni e durabilità, conformità e smontaggio, nonché dati dinamici sullo stato di salute e sull’utilizzo.
- 3I 71 punti non sono tutti obbligatori: l’applicabilità varia in base alla categoria di batteria e comprende informazioni facoltative, condizionali e temporaneamente non visualizzate.
- 4A febbraio 2027, i dati della dichiarazione e dell’etichetta dell’impronta di carbonio e le informazioni sull’approvvigionamento responsabile sono indicati come da non compilare o visualizzare, in attesa che un atto di esecuzione ne specifichi il formato.
- 5Diversi campi relativi allo stato di salute e alla durata differiscono sostanzialmente tra batterie per veicoli elettrici, LMT e industriali; i team dovrebbero quindi definire regole dei dati specifiche per categoria invece di un’unica lista di controllo.
- 6Il documento è una guida per la preparazione dell’attuazione, non una posizione autorevole della Commissione, e non crea requisiti ulteriori rispetto alla normativa applicabile.
Panoramica
La versione 1.0 associa 71 punti dati del passaporto delle batterie alle batterie per veicoli elettrici, LMT e industriali e indica per ciascuno se, a febbraio 2027, è obbligatorio, facoltativo, condizionale oppure da non compilare o visualizzare.
Punti essenziali della fonte ufficiale
I punti seguenti sono un ausilio alla lettura strutturato editorialmente da DPP Lens sulla base della scheda localizzata della fonte. Non sono citazioni; consultare il documento ufficiale per la formulazione esatta e il contesto completo.
- La tabella riconduce 71 punti dati all’articolo 77, paragrafo 3, all’allegato VI, parte A, e all’allegato XIII del regolamento (UE) 2023/1542.
- Comprende identificazione e fabbricazione, materiali e contenuto riciclato, prestazioni e durabilità, conformità e smontaggio, nonché dati dinamici sullo stato di salute e sull’utilizzo.
- I 71 punti non sono tutti obbligatori: l’applicabilità varia in base alla categoria di batteria e comprende informazioni facoltative, condizionali e temporaneamente non visualizzate.
- A febbraio 2027, i dati della dichiarazione e dell’etichetta dell’impronta di carbonio e le informazioni sull’approvvigionamento responsabile sono indicati come da non compilare o visualizzare, in attesa che un atto di esecuzione ne specifichi il formato.
- Diversi campi relativi allo stato di salute e alla durata differiscono sostanzialmente tra batterie per veicoli elettrici, LMT e industriali; i team dovrebbero quindi definire regole dei dati specifiche per categoria invece di un’unica lista di controllo.
- Il documento è una guida per la preparazione dell’attuazione, non una posizione autorevole della Commissione, e non crea requisiti ulteriori rispetto alla normativa applicabile.
Come usare il documento e valutarne l’applicabilità
Utilizzare questa guida per pianificare passaggi operativi e documentazione probatoria. Verificarne versione e data di pubblicazione e distinguere le istruzioni procedurali dai requisiti vincolanti contenuti nell’atto giuridico sottostante.
Per decidere l’applicabilità, confrontare l’ambito ufficiale con il prodotto, il mercato di destinazione, il ruolo dell’operatore economico e la data pertinente. Documentare le ipotesi e richiedere un parere specialistico quando l’interpretazione può avere conseguenze rilevanti.
Lista di controllo
Prima di utilizzare questo materiale per una decisione di politica o conformità:
- Verificare emittente, titolo del documento e identificativo nella fonte ufficiale.
- Aprire la fonte ufficiale e controllare la versione corrente, gli allegati, le rettifiche e gli aggiornamenti successivi.
- Distinguere i testi giuridici vincolanti dalla pianificazione politica, dalle guide di attuazione, dalle notizie e dalla ricerca.
- Collegare i punti essenziali al prodotto, al mercato e al ruolo specifico nella catena del valore, documentando gli aspetti ancora da verificare.
- Registrare la data di revisione e la versione utilizzata e rivalutare la conclusione quando la fonte cambia.
Fonte e informazioni editoriali
- Categoria: Guida all’attuazione
- Emittente: European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
- Documento: Documento di orientamento: passaporto digitale delle batterie – punti dati per categoria
- Identificativo: Version 1.0 · Ares(2026)7579758
- Data di revisione di DPP Lens: 7 agosto 2026
Nota editoriale
La versione 1.0 deve essere letta insieme al regolamento (UE) 2023/1542 e ai successivi atti delegati o di esecuzione. Il documento si dichiara non autorevole e può evolvere. Le intestazioni della tabella usano «LMV» in più punti; questa sintesi segue il regolamento e usa «LMT».
La versione 1.0 deve essere letta insieme al regolamento (UE) 2023/1542 e ai successivi atti delegati o di esecuzione. Il documento si dichiara non autorevole e può evolvere. Le intestazioni della tabella usano «LMV» in più punti; questa sintesi segue il regolamento e usa «LMT».
DPP Lens offre un’interpretazione operativa, non consulenza legale né una valutazione ufficiale di conformità. Fa fede il testo ufficiale collegato.
Le sintesi tradotte sono editoriali. Alcuni dettagli possono ricadere sull’inglese; EUR-Lex resta la fonte autorevole per i testi giuridici ufficiali dell’UE.
Altre schede ufficiali collegate a questo tema.
